Questo è tutto quello che sono riuscito a trovare :
A
rt. 10
Prevenzione di fatti violenti
1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla
costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.
2. Le società sono responsabili della esposizione, in qualsiasi forma effettuata all'interno
dell'impianto sportivo, di scritte, simboli, emblemi o simili che siano espressione di violenza o di
discriminazione razziale o territoriale. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra
manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La
responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell’immediatezza, con condotte che
siano espressione di correttezza sportiva, l’offensività dei cori e delle altre manifestazioni. La
responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere scritte, simboli,
emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione
razziale o territoriale, ovvero altri sostenitori manifestino comunque, nel corso della stessa gara, la
propria dissociazione da tali condotte illecite.
3. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste
a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche
se commessi fuori dello stadio. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi
dell’art.13, comma 1, lettera b).
Mah ...